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Il codice civile (art. 822) ed il codice della navigazione (artt. 28 e segg.) affermano che le spiagge, i lidi, le rade ed i porti fanno parte del demanio pubblico. Diretta conseguenza di ciò è che gli stessi non possono essere oggetto di atti traslativi della proprietà in favore di privati, ma possono essere dati soltanto in concessione a determinate condizioni (durata, canone ecc.) espressamente previste dalla legge.
La normativa in vigore prevede che la battigia, ovvero la porzione di spiaggia che si estende per cinque metri a partire dal limite ove si infrange l’onda, deve rimanere estranea all’eventuale concessione e deve essere liberamente accessibile e fruibile da tutti. Essa deve rimanere sempre libera per poter essere eventualmente utilizzata dai mezzi di soccorso, in caso di necessità.
La legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria) ha inoltre posto in capo ai titolari delle concessioni l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito attraverso la parte di spiaggia oggetto della concessione per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. La stessa legge ha disposto che spetta ai Comuni ed alle Regioni garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse ai privati e gli arenili direttamente e gratuitamente fruibili da tutti.
La norma, contenuta nell’art. 1 comma 251 della Legge Finanziaria 2006, appare in linea con la giurisprudenza ormai consolidata che ha sempre riconosciuto il diritto soggettivo di godere dell’ambiente marino un interesse pubblico primario prevalente e non comprimibile da interessi commerciali privati.
La recente normativa sopra descritta ha, in sostanza, precisato ed ampliato i severi limiti imposti ai concessionari degli stabilimenti balneari: se infatti prima era sufficiente che vi fossero agevoli e frequenti accessi al mare tra i vari stabilimenti, la nuova legge prescrive ora che chiunque abbia diritto di raggiungere il mare, attraversando le zone oggetto della concessione, senza peraltro essere tenuto a pagare alcunché al concessionario. Quest’ultimo non ha alcuna titolarità, né può imporre limiti o divieti di stazionamento o di balneazione nell’area antistante lo stabilimento.
Sulla battigia, tuttavia, non possono essere collocati oggetti ingombranti quali ombrelloni, sdraio o tavolini.
La questione tuttora dibattuta riguarda quindi la possibilità per chiunque di posizionarsi sulla battigia antistante la spiaggia “privata” con il proprio asciugamano ed i propri oggetti personali, senza dover retribuire in alcun modo il concessionario. In realtà la legge in questione non chiarisce il problema, demandando a Regioni e Comuni la normativa di attuazione del dettato normativo. Sembra comunque che oggi chiunque possa raggiungere (gratis) la battigia, anche attraversando la spiaggia oggetto della concessione e possa stazionare sulla stessa col proprio asciugamano, anche al fine della balneazione. Nessuno può invece occupare la battigia con ombrelloni e sdraio privati e qualsiasi altro oggetto ingombrante, che possa impedire il transito dei mezzi di soccorso.
Ovviamente colui che utilizza la sola battigia non può fruire delle strutture dello stabilimento balneare oggetto di concessione (docce, bar, servizi) senza aver pagato il relativo prezzo al concessionario ed eventuali abusi potranno essere senz’altro sanzionati.
Alberto Liuzzi
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