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Nel nostro ordinamento giuridico l’animale non è considerato un soggetto di diritto. Secondo il codice civile (art. 810 cod. civ.) gli animali, siano essi domestici o selvatici, devono essere considerati alla stregue di “cose” che possono essere oggetto di diritti.
Anche con riferimento agli animali domestici, non esistono norme specifiche, a parte l’art. 2052 c.c., che pone in capo al proprietario una responsabilità oggettiva per i danni da questi cagionati, nonché alcuni articoli del codice penale (artt. 638 e 727 c.p.): l’uno posto a tutela del patrimonio, di cui l’animale è una componente. L’altro, che sanziona i maltrattamenti verso gli animali.
I casi di danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell’animale domestico fino ad oggi affrontati dalla giurisprudenza sono estremamente limitati.
Diversi anni fa il Tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta il danno morale subìto dal proprietario di un cagnolino ucciso per altrui colpa ed ha astrattamente riconosciuto anche il danno esistenziale derivato da tale perdita, negando poi il risarcimento per mancanza di prova del danno sofferto. In altri termini, secondo il Tribunale, la relazione affettiva con l’animale domestico può avere una sua autonoma rilevanza e non si può escludere la risarcibilità del danno derivante dalla perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità; nel caso preso in esame la morte del cane, dovuta all’altrui negligenza, ha determinato, certamente, un patema d’animo e, quindi, un indubbio danno morale, che va risarcito; tale danno, derivante dall’altrui fatto illecito, non necessita di essere puntualmente provato e potrà anche essere presunto; contestualmente il Tribunale ha riconosciuto anche l’insorgenza di un danno esistenziale, quale conseguenza della perdita del legame affettivo In questo caso il risarcimento veniva negato solo perché non provato dal ricorrente, ma non veniva aprioristicamente escluso dal Tribunale stesso.
Una recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 14486/2007), richiamandosi all’evoluzione dell’ambito di rilevanza del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato penale, non esclude che la perdita dell’animale domestico integri una fattispecie di danno esistenziale, precisando tuttavia che la parte che domanda il risarcimento di tale danno ha l’onere della prova sia dell’an che del quantum e che non è sufficiente dimostrare il danno subìto con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita.
La Cassazione, dunque, giunge ad una conclusione analoga a quella della già citata sentenza del Tribunale di Roma: il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del proprio animale deve essere riconosciuto, ma occorre che lo stesso sia puntualmente provato.
Alberto Liuzzi
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