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LA PAROLA stalking deriva dall’inglese to stalk, termine tecnico utilizzato nella caccia, traducibile nell’italiano “fare la posta” e riconducibile a un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima, infastidita e/o preoccupata.

Il nostro Codice Penale fino a pochi mesi fa puniva le molestie telefoniche con la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., che prevedeva che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.”

Il reato di molestia o disturbo alle persone condannava quindi la condotta insistente e petulante, idonea a turbare in modo apprezzabile le normali condizioni nelle quali si svolge la vita della persona molestata”. Una condotta, pertanto, per assumere rilievo ai fini della configurabilità di tale reato, “non è sufficiente che sia di per sé molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo”. 

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto il nuovo art. 612 bis c.p. che prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio”.

Viene, altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612 bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa. Qualora sussista fondato  pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”.

Come si può osservare dalla lettura della nuova norma da un lato vi è un nuovo profilo cautelare costituito dalla possibilità di porre fine alla molestia tramite il previsto ammonimento dell’autore del reato, dall’altro, nei casi in cui l’avvertimento non sia sufficiente, le pene finali per il nuovo reato sono molto più gravi rispetto a prima.

Alberto Liuzzi



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