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Il D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all’ordinario processo di cognizione davanti al giudice.
 L’obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi ad un mediatore professionista ”con requisiti di terzietà” al fine di addivenire in tempi ragionevoli ad un accordo amichevole ovvero alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalità, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari). Il ricorso alla mediazione civile non preclude in ogni caso le transazioni volontarie né le altre procedure di reclamo previste dal nostro ordinamento.
In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprietà, usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione civile di cui al D. Lgs. n. 28/2010 sarà obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti al giudice ordinario. Peraltro lo svolgimento della mediazione civile non preclude in ogni caso la richiesta di provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari. Negli altri casi, sono le parti stesse che liberamente possono decidere di avvalersi della mediazione civile ovvero è lo stesso giudice che può invitare le parti, nel corso di un processo, a risolvere la lite davanti all’ organismo di conciliazione.

La mediazione civile istituita dal D. Lgs n. 28/2010 diverrà condizione di procedibilità della successiva causa civile a partire dal 20 marzo 2011 ma già da oggi è in vigore la norma che prevede l’obbligo, da parte del legale, di informare il cliente della possibilità di avvalersi della mediazione civile prima di intraprendere l’azione legale avanti il giudice ordinario. In mancanza di tale informativa il contratto stipulato tra cliente  ed avvocato potrà anche essere oggetto di un’eventuale azione di annullamento.                                                                                        Per poter accedere alla mediazione civile è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l’ organismo di mediazione scelto. Organismi di mediazione civile dovranno essere costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati ovvero da altri ordini professionali per le materie riservate alla loro competenza. Anche gli enti pubblici e privati che forniranno idonee garanzie di serietà potranno essere abilitati a costituire organismi di mediazione iscrivendosi nell’apposito registro.
 Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione civile  sotto forma di credito d’ imposta per i compensi versati al mediatore.   Se, a seguito della mediazione civile, viene raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe le parti questo, una volta omologato dal Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l’ espropriazione forzata, per l’ esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora l’ accordo non venga raggiunto, il mediatore può, in ogni caso, formulare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o meno. In caso di mancata accettazione le parti potranno proseguire con il normale iter giudiziario. Il procedimento di mediazione civile non può avere una durata superiore a quattro mesi.

Alberto Liuzzi



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