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Il danno esistenziale si configura come una lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane ed alla libera esplicazione della personalità. Si tratta di una costruzione relativamente recente della giurisprudenza, che individua il danno esistenziale nella più ampia categoria dei diritti, costituzionalmente garantiti, attinenti alla persona umana.       Il danno esistenziale, secondo la storica sentenza 233/2003 della Corte Costituzionale (preceduta dalle sentenze 8828 ed 8827 del 2003 della Corte di Cassazione) consiste nella lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, ma comunque privi di una propria redditualità.

In quest'ambito dovrebbero quindi rientrare il diritto alla corretta informazione, soprattutto in ambito medico, il diritto alla famiglia, il diritto al gioco, il diritto al lavoro; allo stato attuale è, tuttavia, dubbio quale sia il criterio idoneo a selezionare i beni-interessi idonei a giustificare la tutela giuridica, sub specie di diritto al risarcimento del danno esistenziale. La Giurisprudenza ha infatti spesso utilizzato criteri alquanto restrittivi al fine di evitare che all’interno di tale categoria di danno potessero rientrare  pretese risarcitorie relativa a questioni bagatellari non meritevoli di tutela giuridica. Non era poi ben chiaro se il danno c.d. esistenziale, anche laddove esistente, potesse essere cumulata con il danno biologico (inteso come lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.) e con il danno morale (inteso, tradizionalmente, come transitorio turbamento psicologico).

Con la recente  e tanto attesa sentenza (n. 26972/2008)  la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente chiarito che il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., non deve essere suddiviso in diverse poste risarcitorie (morale, esistenziale, ecc.) ma va considerato essenzialmente come un unicum e come tale va liquidato.

Nella sentenza esaminata la Corte afferma che la tutela risarcitoria è estesa a tutti i casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile della salute (danno biologico); il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale in caso di morte o grave invalidità di un congiunto (lesione del diritto inviolabile alla famiglia); ugualmente devono essere risarciti tutti i danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza.

Il cosiddetto pregiudizio di tipo esistenziale va quindi considerato in maniera unitaria ed è, quindi, risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento dannoso.

Ulteriore requisito richiesto per l’ammissione al risarcimento del danno non patrimoniale è rappresentato dalla gravità dell’offesa: infatti la Corte afferma e ribadisce che il diritto della vittima deve essere leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio e meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. In questo senso, per fare un esempio, non sarà considerato risarcibile il danno derivante dall’errato taglio di capelli che viene valutato come un pregiudizio futile e facilmente tollerabile.

Compito del Giudice è quindi sempre quello di accertare la presenza di entrambi i requisiti (violazione del diritto costituzionalmente garantito e gravità del fatto) secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale nel determinato periodo storico.

Alberto Liuzzi



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