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Ci limitiamo ad anticipare quelli che sono gli elementi più rilevanti della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009 che rivoluzionerà tutti i processi civili che saranno promossi a partire dal 4 luglio 2009.
GIUDICE DI PACE: il Giudice di pace sarà competente a decidere le cause di valore fino ad € 5.000,00 e quelle relative ai sinistri fino ad € 20.000,00.
RITO SOCIETARIO: viene totalmente abolito il rito societario, che verrà sostituito dal rito ordinario.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE: rappresenta forse la novità più importante, che ha lo scopo dichiarato di ridurre sensibilmente i tempi per ottenere una sentenza. Esso potrà essere utilizzato per tutti i processi di competenza del giudice monocratico ed è basato su una fase istruttoria essenziale. Viene introdotto con un ricorso depositato in Tribunale e con termini di comparizione e di difesa sensibilmente ridotti. Il procedimento terminerà quindi con un’ordinanza già esecutiva con forza di giudicato.
CONCILIAZIONE: allo scopo di incentivare un accordo transattivo tra le parti il legislatore ha previsto che il convenuto, prima o nel corso del procedimento, possa formulare proposte transattive all’attore. Se l’attore non accetta la proposta di accordo il Giudice, se ritiene di accogliere la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta transattiva tempestivamente formulata e non accettata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la conciliazione a pagare le spese legali successive alla formulazione della proposta.
TEMERARIETA’ DELLA LITE: se una delle parti in causa ha agito con malafede o con colpa grave il Giudice può condannarla al pagamento, a favore di controparte, di una somma determinata in via equitativa. In realtà l’art. 96 c.p.c. già prevedeva tale possibilità, peraltro scarsamente applicata. La novità è rappresentata dal fatto che nei procedimenti introdotti successivamente al 4 luglio 2009 il Giudice potrà applicare posta di danno, senza che l’altra parte l’abbia richiesta e quantificata.
TESTIMONIANZA SCRITTA: sull’accordo delle parti il giudice potrà autorizzare la testimonianza scritta con l’autenticazione della firma del testimone da parte del cancelliere e, in determinati casi, anche dall’avvocato.
CONSULENZA TECNICA: allo scopo di evitare inutili dispersioni di tempo il Consulenti devono inviare alle parti l’elaborato peritale nel termine stabilito dal Giudice, attendere le osservazioni delle stesse e quindi provvedono al deposito in cancelleria della perizia, delle osservazioni e dei chiarimenti richiesti.
CONDANNA ALLE SPESE DI LITE: al fine di ridurre i casi di compensazione delle spese di lite sulla base di non meglio precisati “giusti motivi” la nuova norma prevede che la compensazione sia limitata a gravi ed eccezionali ragioni che dovranno essere evidenziate dal giudice.
Alberto Liuzzi
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