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Il pignoramento è l’atto giudiziario con il quale un soggetto, che ha precedentemente ottenuto un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) e che ha notificato lo stesso unitamente al precetto di pagamento, può intraprendere l’espropriazione forzata dei beni di proprietà del debitore.
Pignoramento mobiliare: Nella pratica il pignoramento consiste nella redazione di un verbale con il quale l’ufficiale giudiziario intima all’esecutato di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione. L’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e, se necessario, con l’assistenza della forza pubblica, procede al pignoramento ricercando i beni nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti; il pignoramento viene effettuato su quei beni che l’ufficiale ritiene di più pronta e facile liquidazione, con preferenza per denaro, oggetti preziosi e titoli di credito. il pignoramento mobiliare non può essere eseguito, salvo eccezioni, nei giorni festivi ovvero fuori dall’orario stabilito dalla legge (dalle 7 alle 21).
Il denaro ed i titoli pignorati vengono consegnati dall’ufficiale giudiziario alla Cancelleria del Tribunale competente, mentre gli altri beni mobili vengono trasportati in un deposito ovvero vengono lasciati nella disponibilità del debitore, che ne viene nominato custode. Sono per legge impignorabili gli oggetti di culto, la fede nuziale, i beni di stretta necessità nonché i crediti alimentari o di malattia e, salvo eccezioni e solo di determinate percentuali, gli stipendi e le pensioni.
In ogni caso il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo dovuto aumentato delle spese del pignoramento.
Pignoramento immobiliare: si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto giudiziario contenente l’esatta descrizione dell’immobile oggetto dell’esecuzione e l’intimazione al debitore di non compiere atti dispositivi sullo stesso. Insieme all’immobile possono essere pignorati anche i beni mobili in esso contenuti, quando ciò appaia opportuno. A custodia dell’immobile viene normalmente nominato il debitore stesso, salvo che il creditore richieda che venga indicata altra persona, nel caso in cui l’immobile non sia occupato dall’esecutato.
Pignoramento presso terzi: riguarda crediti del debitore verso terzi ovvero beni del debitore che si trovano nella disponibilità di soggetti estranei alla vertenza. Si esegue mediante atto notificato al terzo ed al debitore e deve contenere, oltre all’ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo sui beni pignorati, l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
L’atto contiene altresì l’indicazione di un’udienza con l’invito al debitore ed al terzo di comparire avanti al giudice del Tribunale competente per territorio: nel corso di tale udienza il terzo, su richiesta del giudice, deve dichiarare di quali beni o di quali somme del debitore si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Alberto Liuzzi
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