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Analizziamo le principali novità introdotte dal disegno di legge relativo al cosiddetto “processo breve” che è stato recentemente approvato, con rilevanti modifiche rispetto al testo originario, dal Senato e che, se passerà anche alla Camera, è destinato a diventare legge dello Stato.
Nel provvedimento a tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, fra le modifiche più rilevanti, è stato elevato il termine di durata massima del giudizio penale, per reati puniti fino a 10 anni, che viene portata a tre anni, per il primo grado, due per il secondo e 18 mesi per la Cassazione.
Nella versione iniziale del disegno di legge il tetto massimo per i primi due gradi di giudizio e per il ricorso in Cassazione era stato inizialmente fissato in 6 anni. È previsto un aumento dei termini fino a 2 anni e 3 mesi in caso di nuove contestazioni del Pm.
Rimangono, invece, fermi i termini per ritenere "ragionevole" un giudizio: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Superati tali limiti, lo Stato dovrà risarcire l'interessato.
Ecco, in sintesi, tutto quello che contiene il ddl sui "processi brevi", che verrà ora sottoposto al vaglio dalla Camera:
Entrata in vigore (articoli 9 e 10). Le nuove disposizioni sul processo breve entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. In via generale, le novità legislative si applicano anche ai processi in corso: destinati all'estinzione tutti i processi per reati coperti da indulto con pene massime inferiori a 10 anni, che non arrivano a sentenza entro 2 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. È previsto un aumento dei termini fino a 2 anni e 3 mesi in caso di nuove contestazioni del Pm.
Equo indennizzo (articolo 1). Arriva una razionalizzazione delle procedure di equo indennizzo previste dalla legge Pinto nei casi di violazione del diritto alla ragionevole durata dei processi. Si motiva la scelta per gli ingenti costi che, ogni anno, l'Italia paga per l'eccessiva durata dei giudizi. Le nuove norme prevedono, in particolare, che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma, anche, acceleratoria del giudizio. Presentata l'istanza di sollecitazione (nei confronti del ministero della Giustizia, per procedimenti del giudice ordinario, di quello della Difesa, per procedimenti militari e al ministero dell'Economia, in tutti gli altri casi), i processi godranno di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (fanno eccezione le sentenze penali). Si fissa, poi, un termine "presuntivo" di irragionevole durata del processo: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Non si tratta, però, una presunzione assoluta, visto che il magistrato che decide sulla domanda di equa riparazione (vale a dire la Corte d'Appello competente) potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato anche il comportamento processuale delle parti private e del giudice. Ai fini dell'equa riparazione, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nella citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza. Si considera, invece, terminato con la pubblicazione della decisione. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Si chiarisce, inoltre, per valorizzare la speditezza, ma, anche, la lealtà processuale, che dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Le nuove norme prevedono anche che, nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice debba tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. L'indennizzo si riduce di un quarto, quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza. La decisione sulla domanda di equa riparazione arriva con decreto, da emettere entro 4 mesi dal deposito della richiesta, contro cui è ammessa opposizione entro 60 giorni.
Alberto Liuzzi
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