Torna alla HomepageHomepage.htmlshapeimage_1_link_0

****

Con provvedimento del 5 marzo 2008 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la pubblicazione su internet (sito www.agenziaentrate.gov.it) delle dichiarazioni dei redditi degli italiani relative all’anno 2005; tale pubblicazione on line è in effetti avvenuta il successivo 30 aprile 2008.

Con provvedimento immediatamente successivo il Collegio dell’Autorità Garante per la Privacy ha disposto l’immediata sospensione della pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi, stabilendo successivamente l’illegittimità di tale diffusione.

In conseguenza di ciò la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di violazione della privacy e di trattamento di dati personali e di illecito trasferimento di dati all’estero a carico della Pubblica Amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver agito in forza dell’art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 66-bis del D.P.R. n. 633/1972: il primo dispone che “il Ministro delle Finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dall’Ufficio delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controllo globali a sorteggio…negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi…Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati…”; il secondo prevede che “il Ministro delle Finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l’ufficio IVA ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55..”

Come si può facilmente intuire si tratta di normative alquanto datate e non compatibili con una diffusione, quella via web, che 35 anni fa non era neppure ipotizzabile; è infatti evidente che la pubblicazione su internet delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2005, rende (di fatto) inapplicabile il punto 4.6 del Decreto n. 600/1973, secondo il quale il deposito degli elenchi deve avere durata di 1 anno. La divulgazione sul web, anche se per poche ore, rende infatti ingovernabile la circolazione e l’uso di questi dati così come la loro stessa protezione.

Alcune associazioni di consumatori hanno per questo ipotizzato la possibilità, per i contribuenti, di intraprendere un’azione legale, anche collettiva, per ottenere il risarcimento del danno derivato da tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (generica responsabilità civile) ovvero, ritenendo che la gestione dei dati personali rientri nella categoria delle attività cd. “pericolose”, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile in base al quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

È comunque chiaro che, a prescindere da quanto ipotizzano le suddette associazioni circa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno, occorre verificare se effettivamente la mera pubblicazione di tali dati, su internet come sui giornali, determini una effettiva violazione della privacy ovvero se la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi, che sono di per sè atti pubblici, e quindi devono essere trasparenti, sia pienamente legittima.

Alberto Liuzzi



Avete quesiti di natura giuridica che volete approfondire? Contattateci all’indirizzo e-mail: info@sheiva.it