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L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto, ossia nel luogo dove ultimamente lo stesso aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Questo riferimento serve per stabilire quale sia il Giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla.
I chiamati all’eredità hanno, a questo punto, tre possibilità:
1. Rinunzia all’eredità: è una dichiarazione con la quale il chiamato, per qualsiasi motivo, dichiara di non voler accettare l’eredità. La rinunzia è un negozio giuridico unilaterale non recettizio che non può essere sottoposto a condizioni o termini e che ha efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione. Formalmente la rinunzia consiste in un atto pubblico che deve essere formato da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Con la rinunzia, tuttavia, il chiamato non perde il diritto di accettare l’eredità, potendo comunque revocare la rinunzia fino a quando non sia avvenuta l’accettazione da parte di un altro chiamato di grado ulteriore. La revoca, al contrario della rinunzia, non necessita di atto pubblico ma può anche essere tacita e prevale sempre sulla rinunzia.
Il chiamato decade dal diritto di rinunciare all’eredità in tutti i casi in cui lo stesso abbia accettato l’eredità ovvero se ha sottratto o nascosto beni ereditari.
2. Accettazione dell’eredità: si tratta di un negozio unilaterale non recettizio attraverso il quale il chiamato all’eredità esercita il proprio diritto di acquistare l’eredità. A tale atto non possono essere apposte condizioni o termini, che renderebbero nulla l’accettazione. Una volta esercitata l’accettazione, non sarà più possibile revocarla (semel heres semper heres). L’accettazione può essere espressa, se avviene con atto pubblico o scrittura privata, ovvero tacita, quando il chiamato compie atti dal significato univoco dal quale si desume la volontà di accettare (per esempio pagare debiti ereditari o riscuoterne i crediti).
3. Accettazione con beneficio di inventario: è una dichiarazione resa con atto pubblico con la quale l’erede accetta l’eredità ma evita la confusione tra il proprio patrimonio e quello del defunto. Se il chiamato ritiene che i debiti del defunto possano essere superiori ai crediti può scegliere questa forma di accettazione, in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius. Vi sono alcuni casi in cui l’accettazione beneficiata è obbligatoria e non facoltativa (minori, interdetti, persone giuridiche).
L’inventario consiste in un’operazione dal carattere prettamente contabile che serve a determinare analiticamente l’attivo ed il passivo del patrimonio ereditario. Per l’accettazione con beneficio d’inventario è necessario, a pena di nullità, l’atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente per territorio. Se l’erede si trova nel possesso dei beni ereditari è tenuto a redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione: entro i successivi 40 giorni deve dichiarare se accetta o se rinuncia all’eredità. Se omette di fare l’inventario e la successiva dichiarazione nei termini sopra indicati, si considera che lo stesso abbia accettato puramente e semplicemente l’eredità.
Alberto Liuzzi
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