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Il catering, dal verbo inglese "to cater" che significa "provvedere al cibo, rifornire", indica il complesso delle operazioni di rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che vengono effettuate da apposite organizzazioni nell'ambito di comunità, compagnie di trasporto, riunioni, cerimonie, etc.
Importante settore della moderna ristorazione, il catering prevede in pratica un'attività di vendita e/o somministrazione di cibo in un luogo diverso da quello in cui esso viene prodotto. Gli ambiti di maggior sviluppo del catering riguardano la ristorazione collettiva, quella sui mezzi di trasporto e la ristorazione "a domicilio".
Il contratto di catering, pur essendo menzionato nella legge n. 856/86, non ha ricevuto alcun riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico e va pertanto qualificato come contratto atipico avente natura mista: in sostanza, non ne è prevista una disciplina ad hoc.
Di fatto, il rapporto può assumere diverse configurazioni, ma sono due le prestazioni caratteristiche e costanti, di cui una è rappresentata da un “fare”: il confezionamento dei pasti; e l’altra da un “dare”: la consegna dei pasti al cliente.
I modelli contrattuali di riferimento per individuare la disciplina del rapporto sono, pertanto, costituiti dall’appalto di servizi e dalla somministrazione.
In base alle norme sull’appalto, il fornitore del cibo – che corrisponde all’appaltatore – ha l’obbligo di procurarsi l’organizzazione e gli strumenti necessari per fornire il servizio richiesto, con particolare riferimento alla necessità di reperire cibo adatto e personale idoneo a svolgere quelle determinate prestazioni.
Con riferimento alle norme sulla somministrazione, in base all’art. 1560 codice civile, che regolamenta l’entità della prestazione, si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno della parte che vi ha diritto, salvo che essa non sia stata predeterminata (come avviene generalmente nel catering).
Il prezzo può essere stabilito col criterio di un unico forfait, comprensivo del pasto distribuito e delle spese di fornitura, oppure del doppio forfait, in cui si distinguono i due corrispettivi.
Tra le diverse manifestazioni del contratto di catering – tra cui possiamo individuare la ristorazione mediante la preparazione dei pasti in loco e la fornitura di pasti confezionati su aerei, treni e navi – vi è anche quella definita “banqueting”.
Tale fattispecie soddisfa l’esigenza di rifornimento e servizio di cibi e bevande nell’ambito di feste, ricevimenti o banchetti. In questo caso la prestazione principale consiste, appunto, nella somministrazione di cibi e bevande, e può essere accompagnata da ulteriori eventuali prestazioni accessorie, come ad esempio la messa a diposizione e allestimento di locali e del personale. In questo caso la disciplina giuridica applicabile è quella dell’appalto di servizi (non quindi della somministrazione) per quanto riguarda l’obbligazione principale, mentre occorrerà far riferimento alle normative sulla locazione e sul trasporto per quel che riguarda le prestazioni accessorie.
Alberto Liuzzi
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