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Il recentissimo decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 ha introdotto alcune norme che inaspriscono ulteriormente le sanzioni per coloro che vengono sorpresi alla guida in condizioni di ebbrezza dovuta al consumo di alcol.

Oltre ad aver reintrodotto la qualifica di reato penale per l’eventuale rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi al test dell’etilometro, gli elementi più innovativi del decreto sono rappresentati, in particolare modo, dall’inasprimento delle sanzioni previste per l’omicidio colposo e per le lesioni gravi e gravissime causate da persona ubriaca e la previsione della confisca dell’autoveicolo di coloro ai quali viene riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. L’art. 4 del decreto prevede infatti che “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore”.

Come si può vedere la norma prevede che il Giudice debba disporre in ogni caso la confisca quando il guidatore viene condannato ovvero quando patteggia la pena, escludendo tuttavia l’applicazione di tale pena accessoria nel caso in cui lo stesso non sia il proprietario del mezzo.

Con la confisca il soggetto perde non solo l’uso, ma anche la proprietà del veicolo, che viene venduto all’asta ed il ricavato viene trattenuto dallo Stato. In questo caso il trasgressore non è ammesso neppure a partecipare all’asta per riappropriarsi della propria autovettura.

Nel nostro ordinamento l’istituto della confisca, previsto dagli artt. 236 e seguenti del codice penale, rappresenta una misura cautelare di carattere reale ed è riservato alle “cose” ritenute penalmente pericolose. La norma distingue tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria, a seconda che la pericolosità sociale della “res” debba essere valutata in concreto dal giudice ovvero debba ritenersi intrinseca. Sembra, dalla lettura della norma, che il decreto in esame abbia introdotto proprio quest’ultima tipologia di confisca, in quanto il legislatore ha previsto che la misura cautelare debba essere sempre e comunque applicata contestualmente alla sentenza di condanna ovvero al patteggiamento, ritenendo che la pericolosità della condotta criminosa debba essere ritenuta direttamente connessa alla guida in stato di ebbrezza, senza lasciare al giudicante alcun margine di discrezionalità in merito ad altre circostanze di fatto.

In attesa di vedere se il decreto verrà convertito in legge o se vi saranno rilevanti emendamenti, ad oggi la norma è già in vigore; peraltro si osserva che, con riferimento alla guida in stato di ebbrezza di motocicli, la confisca obbligatoria del veicolo è già prevista da diversi anni.

Si osservi che l’unico caso in cui il Giudice non potrà procedere alla confisca del veicolo di un automobilista sorpreso ubriaco è dato dalla circostanza che il proprietario del mezzo sia una persona estranea al reato. In quest’ultimo caso il giudice potrà solo sequestrare il veicolo per un massimo di 180 giorni. Successivamente il mezzo dovrà essere restituito al legittimo proprietario.

Alberto Liuzzi



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