****
Nel nostro ordinamento giudiziario l’intercettazione è un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e disciplinato dagli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
Tecnicamente l’intercettazione consiste nell’attività di captazione di comunicazioni all’interno di un determinato luogo (intercettazioni ambientali) ovvero di una comunicazione informatica o telematica.
Il codice di procedura penale prevede presupposti,regole e limiti delle intercettazioni volti a garantire la legittimità formale e sostanziale dell’attività delle indagini e di tutelare nel contempo i diritti costituzionalmente garantiti di tutti i cittadini, quali la libertà di comunicazione ed il diritto alla riservatezza.
L’intercettazione è un mezzo di ricerca della prova che può essere utilizzato soltanto in determinati procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266 c.p.p. ed in particolare quelli con pene detentive superiori ad anni 5, quelli relativi alle sostanze stupefacenti, le armi e gli esplosivi e, con riferimento ai delitti contro la persona, per i reati di ingiuria, minaccia, molestia ed i delitti a sfondo sessuale. Presupposto necessario per l’autorizzazione ovvero per la convalida è che vi siano gravi indizi di reato e che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
L’intercettazione è richiesta dal pubblico e ministero che svolge le indagini e deve essere autorizzata dal giudice delle indagini preliminari con decreto motivato. In caso di necessità ed urgenza lo stesso pubblico ministero può disporre l’intercettazione, che deve però essere convalidata dal giudice entro le successive 48 ore, a pena di inutilizzabilità della stessa.
Di norma le intercettazioni vengono delegate agli organi di polizia giudiziaria e possono essere disposte per un periodo massimo di 15 giorni, eventualmente prorogabili. Non vi è alcuna norma che stabilisca il limite massimo delle eventuali proroghe. Le comunicazioni intercettate sono quindi registrate ed i verbali devono essere trasmessi immediatamente al pubblico ministero. A pena di inutilizzabilità i verbali e le registrazioni con i relativi decreti di convalida devono essere depositati e messi a disposizione delle parti e dei difensori entro i 5 giorni successivi.
L’attuale discussa riforma delle intercettazioni intende porre un limite all’utilizzo ed abuso delle intercettazioni al fine di tutelare in modo più concreto il diritto alla riservatezza delle persone. Le limitazioni alle intercettazioni previste dal disegno di legge prevedono infatti periodi massimi di tempo e restringono i soggetti che possono essere intercettati, ossia gli indagati e le persone informate sui fatti. Altri limiti riguardano la possibilità di utilizzare le intercettazioni: le registrazioni non potranno infatti essere usate in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati autorizzati (con l’eccezione dei reati di mafia, terrorismo, spionaggio e pedopornografia). Per quanto riguarda infine la procedura per ottenere l’autorizzazione o la proroga delle intercettazioni, il disegno di legge prevede che questa debba essere chiesta al Tribunale in composizione collegiale anziché al Giudice per le indagini preliminari.
Alberto Liuzzi
Avete quesiti di natura giuridica che volete approfondire? Contattateci all’indirizzo e-mail: info@sheiva.it
