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La scelta del nome e l’attribuzione del cognome dei figli ha spesso creato diatribe ed in alcuni casi è stata oggetto di dispute giudiziarie.

Nel nostro ordinamento la disciplina dell’apposizione di nome e cognome ai discendenti è regolata da alcune norme del codice civile, dalle leggi speciali e dalle consuetudini.

In realtà in Italia nessuna norma del codice civile né alcuna legge speciale dispongono alcunché in materia di cognome del figlio legittimo (ovvero di quello nato in costanza di matrimonio): sono gli usi ormai consolidati che stabiliscono che il figlio assuma il cognome del padre. Al contrario, per quanto riguarda i figli naturali, ovvero nati fuori dal matrimonio, l’art. 262 del codice civile dispone che questi assumano il nome del genitore che per primo gli ha riconosciuti e, in caso di contemporaneo riconoscimento, quello del padre.

Anche per quanto riguarda la scelta del nome, in realtà, non esiste una disposizione di legge che stabilisca modalità o limiti di scelta. Ciò nonostante una recente e discussa sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 25452/2008) ha inibito l’uso del nome “Venerdì” assegnato da una coppia al proprio figlio modificandolo d’ufficio in “Gregorio” sul presupposto che l’originaria attribuzione del nome potesse causare imbarazzi e discriminazioni con grave nocumento alla persona e conseguente difficoltà di inserimento della stessa nella società.

Anche l’attribuzione del cognome ha dato luogo ad accese diatribe giudiziarie ed è tuttora dibattuta la questione circa la possibilità di assegnare ai figli legittimi il cognome di entrambi i genitori. In Italia le ultime legislazioni hanno in effetti promosso alcuni disegni di legge finalizzati a scardinare le consolidate consuetudini che escludono l’ammissibilità del doppio cognome. Tali proposte di legge, che sono la diretta conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 61 del 2006) in tema di legittimità dell’attribuzione del doppio cognome che, pur affermando di non avere la competenza a decidere sul punto, ha demandato “ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia”. Tuttavia ad oggi non vi è ancora alcuna norma di legge che autorizzi i genitori ad attribuire ai figli il doppio cognome e pertanto ciò, al contrario di quanto accade in altri paesi dell’Unione europea, non è ancora possibile.

Vi è infine, nel nostro ordinamento, una norma (DPR n. 396/2000) che permette di modificare il proprio nome o cognome (ovvero quello dei figli) qualora sia considerato ridicolo, vergognoso ovvero riveli l’origine naturale. È proprio all’interno di tale norma che vi è anche la previsione della possibilità, in casi eccezionali, di affiancare al cognome del padre quello della madre: a differenza di quanto previsto dai disegni di legge sopra descritti tale possibilità è tuttavia concessa solo in presenza di solide e significative motivazioni quali, ad esempio, l’importanza o la notorietà storica della famiglia cui il cognome è collegato.

Alberto Liuzzi



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