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A seguito alla recente cancellazione di un numero estremamente alto di voli aerei per l’avvicinarsi della nuvola di ceneri vulcaniche provenienti dall’Islanda, è utile analizzare la normativa comunitaria in materia e, più precisamente, il regolamento n. 261 del 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il Regolamento istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ciò al fine di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e a tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, tenuto conto che la cancellazione del volo è causa di gravi disagi e fastidi.

Per tale motivo il Regolamento stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri abbiano diritto al rimborso del prezzo del biglietto ovvero alla possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo, beneficiando in questo secondo caso di un’adeguata assistenza nel periodo di attesa del volo successivo.

A rafforzare i diritti dei passeggeri garantendone una tutela piena e concreta vi è altresì il riconoscimento di una compensazione pecuniaria quando ricorrano determinate condizioni e quando la cancellazione del volo non sia dovuta a circostanze eccezionali.

L’art. 3 definisce l’ambito di applicazione e prevede che il Regolamento si applichi ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato Membro soggetto alle disposizioni del Trattato ed ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario.

L’art. 5 individua gli obblighi del vettore aereo in caso di cancellazione del volo, intendendo per cancellazione la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto. In particolare, ai passeggeri coinvolti è offerta la scelta tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;  il riavviamento verso la destinazione finale non appena possibili in condizioni di trasporto comparabili; il riavviamento verso la destinazione finale ad una data successiva di gradimento del passeggero a seconda della disponibilità dei posti e sempre in condizioni di trasporto comparabili.

Inoltre i passeggeri hanno diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa, Infine, se il volo alternativo parte almeno un giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, i passeggeri hanno diritto a titolo gratuito alla sistemazione in albergo, al trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione, che può essere l’albergo o altro a scelta del passeggero e, infine, a due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica. Queste forme di assistenza, previste dagli articoli 8 e 9 sono dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo.

È poi prevista, in certi casi, una compensazione pecuniaria.

Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal legislatore comunitario al solo fine di rafforzare la tutela del viaggiatore-consumatore, consiste in una sorta di indennizzo calcolato forfetariamente all’art. 7 che va da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 600,00 a persona, in relazione al chilometraggio della tratta aerea interessata. La somma prevista per la compensazione può essere ridotta del 50% se ai viaggiatori è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi dalle due alle quattro ore l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

Come anticipato all’inizio, la compensazione è riconosciuta alla presenza di determinate circostanze. Più precisamente essa non spetta nel caso in cui i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima della partenza oppure siano stati informati e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto.

Indipendentemente dalle citate ipotesi, il vettore aereo è altresì esonerato dalla compensazione se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non avrebbe potuto evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso.

Occorre constatare che la nozione di circostanze eccezionali non trova alcuna definizione nel Regolamento. L’unica indicazione che viene fornita laddove il legislatore comunitario ha precisato che alcune circostanze eccezionali possano ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni metereologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo.

È necessario anche ricordare che, in caso di cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo prolungato, il vettore aereo deve anche informare i passeggeri in merito ai loro diritti, affinché possano esercitarli efficacemente, tali informazioni devono altresì includere i dati per contattare l’organismo incaricato di assicurare e controllare che il vettore rispetti il regolamento. In più tali obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

Alberto Liuzzi



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