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Chiunque abbia subito una condanna penale a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto ha diritto a chiedere ed ottenere la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.

La riabilitazione penale, disciplinata dagli artt. 178 e 179 del codice penale, è concessa  quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita; tale termine è aumentato a otto anni nel caso di recidiva ovvero per delinquenti abituali o per professione. La riabilitazione non può invece essere concessa se il condannato è stato sottoposto ad una misura di sicurezza personale.

Presupposto necessario per ottenere il beneficio in esame è che il condannato abbia fornito la prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del commesso reato. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la buona condotta non consista soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma “postula l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano addirittura imposte soltanto da elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale”.(Cass. pen., n. 196/02).  Nello stesso tempo, anche condotte aventi rilevanza penale non presentano un effetto ostativo automatico rispetto alla concessione della riabilitazione, ma devono essere valutate, caso per caso, al fine di verificare se il fatto concreto abbia inciso sulla regolarità della condotta . Infatti, sempre secondo la Suprema Corte “le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, elementi di persuasione in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta e di conseguimento dell’emenda”.  (Cass. pen.,  sent. n. 46270/07).

Ulteriore presupposto necessario per ottenere la riabilitazione è rappresentato dalla necessità che l’istante fornisca la prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte offesa o comunque una dichiarazione proveniente dalla stessa che attesti che è venuta meno ogni ulteriore pretesa risarcitoria derivante dalla condotta criminosa. Appare condivisibile la tesi secondo la quale le condizioni economiche e personali dell’interessato non rilevano solo nell’ipotesi che determinano una assoluta impossibilità di adempiere, ma anche  quando – pur consentendo un risarcimento parziale – non consentano di pervenire al risarcimento totale dei danni. E’ il caso di danni di rilevante entità che, pur non potendo essere ristorati in toto, possono essere comunque risarciti in parte, nei limiti delle possibilità dell’interessato. In tal caso, il richiedente dovrà dimostrare sia l’avvenuto parziale risarcimento, che l’impossibilità di adempiere il residuo.

Formalmente l’istanza di riabilitazione deve essere presentata presso la Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove è stata emessa la sentenza di condanna, che nella  nostra regione è situato a Trieste.

Alberto Liuzzi



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