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La legge n. 633 del 1941 introduce nel nostro ordinamento la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed al cinema. La tutela legale del diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. Tra questi ci sono il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore); il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera. Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).  I diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi previsti dalla legge.                                                
 I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. 

Vi sono poi i diritti connessi al diritto d’autore, ovvero quei diritti che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini: tra questi vi sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti, ad esempio, sulle fotografie.

Alberto Liuzzi



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