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La professione medica rientra nella categoria delle professioni intellettuali, regolata dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile.

Il tema della responsabilità civile e penale del medico per i danni causati alla salute dei pazienti per dolo o colpa è da tempo oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha coinvolto diversi aspetti della materia, come ad esempio la qualificazione giuridica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente, la ripartizione dell’onere della prova e la prova del nesso di causalità.

Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 577 dell’11.01.2008) ha contribuito a fare chiarezza su molte delle questioni controverse: secondo tale pronuncia la responsabilità del medico (e della struttura sanitaria) è senz’altro di tipo contrattuale, con la diretta conseguenza che il paziente che agisce per essere risarcito deve limitarsi a dimostrare l’esistenza di un rapporto con il medico e con la struttura e l’insorgenza ovvero l’aggravamento della malattia; competerà a questo punto al medico ed alla struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento ovvero che, se questo vi è stato, non vi è alcun nesso di causalità con il danno lamentato dal paziente.

La sentenza analizza, in particolare, la responsabilità della struttura sanitaria, precisando che, trattandosi di tutela del diritto alla salute, non vi possono essere limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura, ritenendo che in entrambi i casi gli obblighi verso il paziente siano i medesimi.

In particolare i profili di tutela del paziente maggiormente innovativi contenuti nella sentenza analizzata riguardano i presupposti per l’affermazione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria: se infatti fino a poco tempo fa questa non poteva prescindere dall’accertamento di un comportamento doloso o colposo del medico dipendente della stessa, ora la sentenza individua nel rapporto che intercorre tra paziente e struttura un autonomo contratto che ingloba la prestazione medica ed una serie di ulteriori obblighi di protezione e tutela del diritto del malato alla salute.

Si può quindi affermare che, a parere della Suprema Corte, una volta esclusa qualsiasi responsabilità del medico in ordine all’esito infausto di un intervento ovvero all’insorgere di un danno che non abbia connessione diretta con l’esito di un intervento chirurgico, permane la possibilità per il paziente di agire in giudizio nei confronti della struttura sanitaria e, se vi sono gli elementi, di ottenere dalla stessa il risarcimento del danno.

Anche con riferimento all’onere della prova la sentenza in esame apporta significative precisazioni e, superando la distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazioni di risultato, stabilisce che il paziente deve limitarsi a dimostrare l’esistenza del “contratto”, ovvero del rapporto intercorso con il medico e con la struttura; saranno questi ultimi a dover dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente e di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danno.

Alberto Liuzzi



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