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Le pratiche commerciali sleali seguite dalle imprese nelle loro relazioni con i consumatori sono vietate in tutta l'Unione europea. Per pratiche commerciali sleali si intendono le pratiche ingannevoli e aggressive, come ad esempio la vendita forzata. L'Unione europea garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell'UE. Essa protegge quindi anche i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confronti della pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare. Per l’Unione europea l’Astroturfing rientra fra le forme di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale con una specifica direttiva che in Italia è stata recepita con apposito decreto da due anni, prevedendo fino a 500.000 euro di multa per chi pratica "Astroturfing" (D.Lgsl. n. 146 del 2 agosto 2007). Il decreto chiarisce le modalità di identificazione ed applicazione, indicando che è compito dell’Antitrust vigilare sull’osservanza del decreto.
La direttiva quadro si applica a tutte le transazioni delle imprese con il consumatore nei casi in cui questo viene influenzato da una pratica commerciale sleale avente un'incidenza sulle sue decisioni, come quella di acquistare o meno un prodotto, sulla libera scelta in caso di acquisto e sulle decisioni riguardanti l'esercizio o meno di un diritto contrattuale. Essa non si applica alle transazioni fra imprese. Essa non affronta neppure le questioni relative al buon gusto o all'educazione, alla salute e alla sicurezza ovvero alla normativa che regola i contratti.
La direttiva armonizza interamente la normativa vigente in questo settore istituendo un divieto di ordine generale. Gli Stati membri non avranno la possibilità di utilizzare le clausole minime previste da altre direttive per imporre prescrizioni supplementari nel settore coordinato dalla presente direttiva. Inoltre, questa direttiva completa le disposizioni relative alle transazioni fra impresa e consumatore di cui alla direttiva sulla pubblicità ingannevole.
Il consumatore di riferimento è il consumatore medio, così come definito dalla Corte di giustizia. Questo criterio è modulato quando una pratica commerciale riguarda in maniera specifica un gruppo particolare (ad esempio, i bambini); in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento.
La direttiva definisce i criteri generali per determinare se una pratica commerciale sia sleale al fine di stabilire un ventaglio limitato di pratiche disoneste vietate in tutta l'UE. Tali criteri considerano se la pratica sia contraria alle esigenze della diligenza professionale e se alteri o possa alterare sostanzialmente il comportamento del consumatore medio. Inoltre, essa stabilisce la differenza fra le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive precisando i criteri per individuarle.
Una pratica commerciale può ingannare sia tramite un'azione, sia tramite un'omissione. Una pratica è ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare. La direttiva stabilisce quindi un elenco di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisogno prima dell'acquisto; ad esempio, le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo (tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e il diritto di recesso.
Una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette.
D'altra parte, la direttiva definisce i criteri per stabilire se una pratica commerciale sia o meno aggressiva: se cioè questa utilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
Alberto Liuzzi
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