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L’art. 1 comma 16 della legge n. 94/2009 (Pacchetto Sicurezza) ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di clandestinità. La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
La finalità prima del Legislatore è stata quella di introdurre uno strumento giuridico idoneo a rendere più efficaci ed incisivi i provvedimenti di espulsione e di allontanamento. Ciò in considerazione del fatto che, ad oltre un anno dall’introduzione della previsione della aggravante della clandestinità (D.L. n. 92/2008), tale soluzione normativa si è rilevata del tutto inadeguata a contenere il fenomeno in questione.
In secondo luogo, sempre in tema di lotta alla criminalità, la norma ha la finalità di fungere da deterrente psicologico nei confronti di soggetti che intendono entrare o rimanere clandestinamente in Italia, al fine di porre in essere attività criminose sul territorio dello stato.
Il reato in esame verrà contestato ai soggetti che, nonostante la mancanza del permesso di soggiorno, abbiano fatto ingresso o si trovino sul territorio italiano e pertanto non solo ad extracomunitari clandestini entrati illegalmente ovvero già espulsi ma anche a soggetti comunitari già allontanati dal territorio dello Stato e ad immigrati il cui permesso di soggiorno è scaduto.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo è sufficiente che il soggetto abbia agito nella consapevolezza e volontà di introdursi o permanere in Italia senza alcun valido titolo di soggiorno (dolo semplice). L’illecito si consuma nel momento in cui il clandestino entra nel territorio ovvero nel momento in cui allo stesso scada l’eventuale permesso di soggiorno a suo tempo concesso.
Qualora il clandestino ponga in essere la fattispecie criminosa in esame lo stesso verrà punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro: occorre precisare che, pur trattandosi di una contravvenzione, per espressa disposizione dell’art 10 bis del Testo Unico, il reo non è ammesso ad estinguere il reato con l’oblazione. Al di là dell’ammenda il processo penale avanti il Giudice di Pace competente per territorio avrà lo scopo di rendere più concreta ed efficace l’espulsione del clandestino.
Il medesimo art. 10 bis del Testo Unico prevede, infine, che il procedimento di accertamento dell’illecito in esame venga sospeso nel caso in cui il clandestino presenti la domanda di protezione internazionale (già prevista dal D.L. n. 251/2007). A seguito del suddetto riconoscimento, così come in caso di concessione di un valido permesso di soggiorno da parte dello stato italiano, il procedimento penale si concluderà con una sentenza di non luogo a procedere.
Alberto Liuzzi
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