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DIRITTO
Il plagio e la contraffazione

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Il plagio consiste nell’appropriazione, da parte di un soggetto, di un’opera intellettuale altrui, ovvero di una parte della stessa, usurpandone la paternità. Si distingue pertanto dalla contraffazione, che consiste nello sfruttamento economico di un’opera senza il consenso dell’autore della stessa. Pertanto la sostanziale differenza tra le due fattispecie va ricercata nella diversità del bene giuridico tutelato. Da una parte l’opera dell’ingegno in quanto tale, dall’altra il valore economico di tale opera.

Nel nostro ordinamento la tutela giuridica dei due diversi aspetti delle opere dell’ingegno è data dalla legge sul diritto d’autore: in tal senso dal punto di vista civilistico la tutela maggiore è rappresentata dalla possibilità di inibire lo sfruttamento dell’opera altrui e dalla facoltà di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittimo sfruttamento di tale opera. La legge non considera invece il plagio come ipotesi autonoma di reato. Anche se di fatto si tratta pur sempre di un “furto” difficilmente tale fattispecie rientra nelle ipotesi previste dall’art. 624 c.p. proprio perché questa norma prevede la sottrazione di una cosa mobile altrui a colui che la detiene.

Soprattutto nel campo musicale sono emerse le maggiori problematiche relative alla definizione dei criteri generali per identificare il plagio. La giurisprudenza non ha, ad oggi, identificato regole precise per decidere se un’opera musicale è effettivamente “copiata” o meno, affermando più volte che è necessario valutare caso per caso eventuali ipotesi di plagio.

Al contrario con riferimento alla contraffazione l’art. 473 c.p. stabilisce che: “chiunque contraffà o altera i marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi  a 3 anni e con la multa da euro 2.500 ad euro 25.000”.

Sempre in tema di abusi del diritto d’autore, inteso come commercializzazione di beni in mancanza della autorizzazione prescritta o di beni non previsti in quella concessa, inizia ad assumere particolare rilevanza, insieme alla contraffazione, anche la pirateria. Se in effetti l'uso di questi due termini non è sempre univoco si intende per "contraffazione"la riproduzione di un bene in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attenta perizia, anche un esperto o un commerciante. Al contrario la "pirateria" consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione delle norme sul diritto d'autore.  La contraffazione e la pirateria sono oggi un fenomeno di portata internazionale, avente gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno e anche dal punto di vista della tutela dei diritti dei consumatori.

Alberto Liuzzi



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