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Il combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 comma 8 del Codice della Strada originariamente stabiliva che, in caso di accertamento di talune delle infrazioni stradali sanzionate con la decurtazione del punteggio dalla patente di guida, l’organo da cui risultava dipendere l’agente accertatore fosse tenuto, nel caso non fosse stato possibile identificare il conducente, ad applicare la sanzione (ed il decurtamento dei punti) al proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non provvedesse a comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Tale disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale e di conseguenza modificata dalla legge 286 del 2006: tale norma stabilisce ora che, in caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo che omette di comunicare all’organo di polizia i dati del conducente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00; la legge stabilisce tuttavia che tale sanzione può essere irrogata solo quando “il contegno omissivo del proprietario del veicolo sia posto in essere senza giustificato e documentato motivo”, ammettendo quindi l’interessato a fornire la prova in grado di esonerarlo da responsabilità. Ciò significa che il proprietario del veicolo verrà sanzionato soltanto se omette di fornire i dati di chi era alla guida ovvero se dichiara all’autorità che non è a conoscenza di chi era alla guida del veicolo al momento della commessa infrazione ma non fornisce la prova (negativa) di una causa di giustificazione di detta ignoranza.
Anche la nuova disposizione legislativa ha dato adito a diverse interpretazione ed è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, dopo che diversi giudici di pace ne avevano nuovamente messo in dubbio la legittimità, sia con riferimento alla presunta incostituzionalità della previsione in sé dell’obbligo di comunicazione sia per le difficoltà di far coesistere l’interesse a sanzionare il conducente che ha commesso l’infrazione con il diritto alla riservatezza dei dati personali dello stesso.
La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 7 del 20 maggio 2008) sopra menzionata ha di fatto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma analizzata, fornendo tuttavia interessanti precisazioni circa la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così, in nessun modo, all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni. Il compito del Giudice, in quest’ultimo caso, dovrà proprio essere quello di vagliare, nell’analisi del caso concreto, l’idoneità di dette giustificazioni ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante.
Alberto Liuzzi
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