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In un contratto di apertura di credito sottoscritto tra un Istituto di credito ed un cliente la commissione di massimo scoperto consiste in una percentuale, previamente pattuita tra le parti, che deve essere versata dal correntista e che viene calcolata sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre.

La commissione di massimo scoperto trova la sua giustificazione nel corrispettivo che la Banca pretende per tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro, sia che si tratti di un fido che di un affidamento. Essa si va quindi a sommare agli interessi debitori.

Fino a pochi mesi fa la commissione non veniva considerata per il calcolo del tasso annuo nominale e del Taeg e quindi non poteva essere unita agli interessi per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia dell’usura.

Spesso la commissione di massimo scoperto è stata ritenuta illegittima ed ingiustificata e diverse sentenze della corte di Cassazione, in tempi recenti, hanno ritenuto che la stessa debba considerarsi nulla sull’assunto che il corrispettivo per la messa a disposizione del denaro è già rappresentato dagli interessi debitori pattuiti col correntista.

Sulla base di tale orientamento della Suprema Corte diversi Tribunali di merito hanno dichiarato la nullità delle commissioni di massimo scoperto ed hanno condannato gli Istituti di credito a restituire le somme illegittimamente percepite, che spesso sono molto più consistenti degli stessi costi degli interessi debitori

Sulla base di tale evoluzione giurisprudenziale e vista la necessità di una regolamentazione della materia veniva introdotto il DL 185/2008, il quale ha imposto severe limitazioni all’abuso di tali poste di spesa, dichiarando che le commissioni di massimo scoperto sono nulle se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero se esse siano percepite a fronte di utilizzi in assenza di fido. La nuova normativa, peraltro non particolarmente chiara, stabilisce quindi che le commissioni sono dovute solo per esposizioni entro l’affidamento, mentre sono illegittime e non dovute per gli scoperti extra fido.

Inoltre il richiamato decreto ha previsto che anche le commissioni di massimo scoperto, sommate agli interessi debitori, concorrano al calcolo del tasso annuo e che siano quindi rilevanti per il raggiungimento del tasso soglia dell’usura.

In base alla nuova situazione creatasi gli Istituti di Credito hanno provveduto ad adeguarsi a tali norme, eliminando la commissione e sostituendola con altre voci di spesa, senza tuttavia modificare in maniera sostanziale la situazione preesistente e costringendo il legislatore ad intervenire nuovamente, limitando alla percentuale massima dello 0,5 % trimestrale l’importo delle spese e commissioni accessorie ad un’apertura di credito.

Per i Clienti permane comunque la possibilità di verificare se la Banca ha indebitamente percepito, negli ultimi dieci anni, tali commissioni ed eventualmente di recuperare le somme in precedenza versate in quanto non dovute. Infatti dalla nullità delle commissioni, sia pure con i limiti che abbiamo analizzato, deriva il diritto, in capo al correntista, di ottenere dall’Istituto di Credito la restituzione di tutti gli importi versati a tale titolo nel corso del rapporto.

Alberto Liuzzi



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